martedì 16 febbraio 2010

LE GARANZIE DEL COSTRUTTORE

Il costruttore deve prestare garanzia
La tutela è realizzata, innanzitutto, attraverso la previsione dell'obbligo, per il costruttore, di ottenere una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme versate dall'acquirente prima dell'acquisto definitivo dell'immobile.
La norma prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico del costruttore, del notaio e delle banche, che tutelano le diverse fasi dell'acquisto. A partire dal contenuto del contratto preliminare, che deve riportare una serie di elementi a garanzia dell'acquirente, continuando con l'impegno del notaio a stipulare il rogito solo dopo la cancellazione delle ipoteche non volute dall'acquirente, e del frazionamento del mutuo, o ancora, prevedendo l'obbligo per il costruttore di rilasciare una polizza assicurativa per gravi difetti dell'abitazione.
Ulteriore tutela si trova nella possibilità di evitare la revocatoria fallimentare e nel diritto di prelazione per riacquistare l'immobile messo all'asta.
Più informazione
Purtroppo la norma è poco conosciuta dai consumatori e poco applicata dai costruttori, molti dei quali ignorano l'esistenza dell'obbligo fideiussorio o si rifiutano esplicitamente di darvi adempimento.
In alcuni casi i costruttori chiedono agli acquirenti dichiarazioni, illecite, di rinuncia alla fideiussione, oppure, propongono all'acquirente la possibilità di spuntare un prezzo più basso per l'immobile rinunciando alla fideiussione.

venerdì 12 febbraio 2010

Terremoto Abruzzo:

Terremoto Abruzzo:
avvio lavori edifici B e C e novità
per le attività produttive

L’Ance spiega che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2009. Tra le novità l’Ance segnala gli articoli 8, 11 e 12 del provvedimento con cui vengono chiariti alcuni aspetti relativi:
- agli anticipi per le somme a favore delle attività produttive;
- all’avvio dei lavori delle singole unità immobiliari ubicate in edifici condominali con esito B e C;
- ai tempi per l’inizio dei lavori sulle parti comuni degli edificati classificati E e degli aggregati strutturali.
Art. 8
Integrando l’OPCM con cui sono stati riconosciuti gli indennizzi alle attività produttive e alle imprese di costruzione, viene stabilito che per le domande istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009 il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili nel limite dell’importo massimo complessivo di 80 milioni di euro.
Art. 11
Per le untià immobiliari classificate con esito B e C site in edifici condominiali per i quali sia stata presentata la domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni il termine massimo di inizio lavori è di 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni.
Art. 12
L`inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali, notificato al Comune dal direttore dei lavori e dal committente, devo avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo definitivo.